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Definizione fiscale di "furgone"

(fonte: legge Finanziaria 2007)

 

Il Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche

Ai fini fiscali, per i veicoli destinati al trasporto di cose con portata inferiorie alle 12 tonnellate, la tassa è determinata in base alla portata del veicolo espressa in quintali (art. 2 lett. d DPR 39/1953). Il comma 240 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha equiparato alle autovetture i veicoli che, "pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino codice di carrozzeria FO (Effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180"

Come rilevare i dati

Le caratteristiche sono desumibili dal libretto di circolazione (N = nuovo tipo, V = vecchio tipo):

Codice carrozzeria F0 (furgoni)

Riquadro 2 , lettera J.2 (N)

Riquadro 2, seconda riga (V)

Più di tre posti

Riquadro 2 , lettera S.1 (N)

Riquadro 2, numero posti totali (V)

Rapporto tra potenza (kW) e portata (in tonnellate) uguale o superiore a 180

Potenza:

Riquadro 2 , lettera P.2 (N)

Riquadro 2, pot. max kW (V)

Portata:

Riquadro 3, Portata (oppure Riquadro 2 , lettera F.2 meno Riquadro 3, Massa a vuoto) (N)

Riquadro 2, massa complessiva meno tara (N)

(24 / 7 / 2007)

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