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Il regime fiscale per i contribuenti minimi 2012 - 2014

 

L'accesso a questo regime stato reso possibile anche per l'anno 2015 dal decreto "Milleproroghe" approvato il 20 febbraio 2015; i soggetti che lo applicavano al 31 dicembre 2014 possono però conservarlo fino alla sua naturale scadenza (quinquennio o 35° anno di età).

Per il regime riformato dal 1° gennaio 2015 vedere questo articolo.

Anche se l'art. 27 DL 98/2011 definisce il regime fiscale dei contribuenti minimi riformato a decorrere dal 2012 come "regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità", in questo articolo, per semplicità, parleremo di "vecchio" (fino all'anno di imposta 2011 compreso) e "nuovo" (dal 2012) regime dei minimi.

I testi delle leggi e dei documenti di prassi (circolari e risoluzioni ministeriali) citati nell'articolo sono reperibili on-line tramite il servizio di documentazione tributaria del CeRDEF, a cura del Ministero dell'Economia e Finanze.

 

 

Le novità introdotte dalla manovra 2011 (Decreto legge 6 luglio 2011 n. 98)

 

La manovra economica dell'estate 2011 (articolo 27) restringe drasticamente il numero dei soggetti che possono accedere al regime dei contribuenti minimi: la nuova norma appare particolarmente penalizzante per quei soggetti, titolari di un altro reddito soggetto ad IRPEF secondo le regole ordinarie (es. dipendenti e pensionati), che potevano evitare l'aumento di aliquota media IRPEF adottando il regime dei minimi per un'attività secondaria di lavoro autonomo.

Il nuovo regime fiscale si applica per l'anno di inizio dell'attività e per i 4 successivi, con un'ulteriore agevolazione per i contribuenti di età inferiore ai 35 anni, per i quali il regime agevolato rimane invece in vigore fino all'anno di compimento del 35° anno di età (regola non presente nel testo originario del decreto, ma introdotta in sede di conversione con la Legge 5 luglio 2011 n. 111)

In pratica, se il contribuente ha iniziato la propria attività nel 2008, l'ultimo anno in cui si applica l'agevolazione sarà il 2012; se però il contribuente nel 2008 aveva 25 anni, conserva l'agevolazione fino al 2018 (anno in cui avviene il compimento del 35° anno di età anagrafica), a condizione di mantenere gli altri requisiti (limite di ricavi e valore dei beni strumentali, assenza di dipendenti, ecc.). Chi inizia l'attività nel 2012 manterrà il regime agevolato fino al 2016.

Ricordiamo che il "periodo di imposta" per le persone fisiche coincide con l'anno solare e che i termini di applicazione del regime agevolato fanno riferimento a tale circostanza. Quindi, un contribuente che ha iniziato la propria attività il 12 ottobre 2009, scegliendo il regime dei contribuenti minimi al momento dell'apertura della partita IVA, potrà applicare il regime agevolato per l'anno 2009 (l'anno di inizio attività) e per gli anni 2010-2013 (i quattro anni successivi). Dal 1° gennaio 2014 questa persona uscirà dal regime dei contribuenti minimi.

Le attività esistenti alla data del 31 dicembre 2007 cessano l'applicazione del regime agevolato al 31 dicembre 2011 per decorso del quarto anno successivo a quello di inizio attività. Tale regola si applica anche ai soggetti con meno di 35 anni di età, dal momento che la condizione di maggior favore prevista dalla legge 5 luglio 2011 si applica solo alle attività iniziate dal 1° gennaio 2008 in poi.

Un'ulteriore restrizione all'accesso al nuovo regime, ripresa dalle regole relative al regime per le nuove iniziative di cui all'art. 13 L. 388/2000, deriva dal fatto che l'attività intrapresa non deve essere la prosecuzione di un'attività esercitata nel triennio precedente, neppure in forma associata, di impresa familiare, di lavoro dipendente o autonomo (escluso il praticantato obbligatorio per le professioni). Nè può essere la prosecuzione di un'attività altrui, che nell'ultimo anno ha comportato ricavi superiori a 30 mila euro.

Per i contribuenti che iniziano una nuova attività, che comporta un consistente ammontare di IVA sugli acquisti (es. attività di commercio), ricordiamo che la manovra 2011 non ha soppresso il regime di previsto dall'art. 13 L.388/2000 (cosiddetto "forfettino"). E' quindi possibile scegliere, al momento dell'apertura della partita IVA, non solo il regime dei minimi, ma anche tale regime agevolato che consente la detrazione dell'IVA sugli acquisti ma non premette la deduzione dei contributi previdenziali e contempla un'imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali (ma non dell'IRAP) del 10%.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva viene ridotta dal 20% al 5%. Il confronto tra l'incidenza della tassazione nel regime dei minimi e nel regime ordinario (tenendo conto delle detrazioni previste in quest'ultimo) è trattata in questo articolo di approfondimento.

 

 

Cosa resta del vecchio regime dei minimi

 

Il regime dei minimi in vigore dal 2012 conserva le seguenti condizioni di accesso già previste dal regime in vigore per gli anni 2008-2011:

Il regime dei minimi in vigore dal 2012 conserva inoltre le seguenti agevolazioni:

 I principali altri elementi che rimangono in vigore sono:

 

 

La ritenuta d'acconto

 

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2011 ha stabilito che i contribuenti minimi non sono più soggetti a ritenuta d'acconto, eliminando la sproporzione potenzialmente esistente tra il 20% della ritenuta di lavoro autonomo e il 5% dell'imposta sostitutiva. Sono ovviamente soppresse anche le ritenute sulle provvigioni (23% sul 50% del compenso) e sui servizi ai condomini (4%).

Nel provvedimento si chiarisce anche che le fatture emesse dai contribuenti minimi nel 2011 e pagate nel 2012, se il contribuente mantiene il regime agevolato, non dovranno essere soggette alla ritenuta. E' quindi opportuno che i "vecchi" minimi che transitano nel nuovo regime inviino ai propri clienti i nuovi conteggi per il pagamento delle fatture.

 

 

I chiarimenti di Telefisco del 18 ottobre 2011

 

Durante il convegno Telefisco tenutosi il 18 ottobre 2011, l'Agenzia delle entrate ha esplicitamente indicato che, per l'accesso al nuovo regime dei minimi, occorre fare riferimento alle circolari nn. 1 e 8 del 2001, esplicative dell'art. 13 della legge 388/2000.

Sono state confermate le risposte fornite dal fisco relativamente al regime delle nuove iniziative, secondo cui la sola apertura della partita IVA non costituisce un inizio di attività (CM 1/2001) e che è possibile fruire del nuovo regime agevolato nel caso di precedente attività di lavoro autonomo occasionale (RM 239/2009).

La prosecuzione di un'altra attività si verifica quando le due attività presentano lo stesso contenuto economico e si fondano sulla medesima organizzazione di mezzi (CM 8/2001) e tale fatto deve essere verificato caso per caso.

La preclusione di accesso al regime dei minimi per i dipendenti si applica quando l'attività che viene svolta con partita IVA rappresenta la prosecuzione dell'attività nei confronti del medesimo committente (prima datore di lavoro, poi "cliente"), magari con l'uso degli stessi beni strumentali di prima (auto, computer). Il solo fatto di aver svolto un attività di lavoro dipendente prima dell'apertura della partita IVA non preclude, di per sè, l'accesso al nuovo regime dei minimi.

In sostanza, basandosi su quanto esposto dal fisco nelle circolari 1 e 8 del 2001 relative al regime per le nuove iniziative L. 388/2000, il divieto di accesso al regime in caso di "prosecuzione" di un'attività precedente opera se tale prosecuzione ha natura elusiva, in quanto viene adottata una nuova veste per l'attività al solo scopo di fruire delle agevolazioni fiscali. Così, non sarà elusivo il comportamento del dipendente di un'azienda artigiana che crea una nuova impresa mettendosi a svolgere in proprio la stessa attività del precedente datore di lavoro. Analogamente il medico ospedaliero che, maturati i requisiti per la pensione, inizia un'attività di libera professione potrà accedere al regime agevolato perché, pur basandosi su una professionalità acquisita negli anni, inizia un'attività completamente nuova.

 

 

Condizioni di accesso: casi particolari

 

I seguenti casi descrivono le situazioni dubbie per le quali sono finalmente stati forniti i chiarimenti ufficiali.

  1. Contribuente che ha iniziato l'attività nel 2007 e che nel 2008 è passato al regime dei minimi: cessa l'applicazione del regime agevolato con l'anno 2011. Il 2007 è l'anno di inizio attività; i 4 anni successivi sono 2008, 2009, 2010 e 2011. A maggior ragione, analoga considerazione vale per le attività iniziate prima del 2007.
  2. Contribuente che ha iniziato l'attività nel 2007 (o prima), che nel 2008 è passato al regime dei minimi e che nel 2011 ha meno di 35 anni: cessa l'applicazione del regime agevolato con l'anno 2011. La possibilità di conservare il regime dei minimi fino all'anno di compimento del 35° anno di età si applica solo per le attività iniziate dal 1° gennaio 2008 in poi.
  3. Contribuente che inizia l'attività a luglio 2012, prevedendo ricavi per il primo anno per 20 mila euro: il regime delle nuove iniziative previsto dalla L. 388/2000, non contempla il ragguaglio ad anno dei ricavi dell'anno di inizio attività; il regime dei minimi lo contempla. Siccome il D.L. 98/2011 richiama esplicitamente la legge 244/2007, il ragguaglio ad anno si applicherà anche per il nuovo regime dei minimi, per le attività iniziate dal 2012.
  4. Contribuente che ha iniziato l'attività nel 2009 con il regime delle nuove iniziative, per il quale il triennio scade nel 2011: dal 2012 può passare al nuovo regime dei minimi; il periodo quinquennale decorre dall'apertura della partita IVA ("inizio attività").
  5. Contribuente che ha iniziato l'attività nel 2010 o nel 2011 con il regime delle nuove iniziative: dal 2012 può passare al regime dei nuovi minimi con comunicazione esplicita all'Agenzia delle entrate (CM 73/2007 paragrafo 2.3.1, CM 7/2008 paragrafo 1.4 e CM 13/2008 paragrafo 3.4); anche in questo caso il periodo quinquennale decorre dall'apertura della partita IVA.
  6. Contribuente in regime di contabilità semplificata che nel 2011 non supera i 30 mila euro di ricavi e possiede tutti gli altri requisiti per l'accesso al nuovo regime dei minimi: anche in questo caso il quinquennio deve essere calcolato dalla data di inizio attività, cioè dall'apertura della partita IVA.
  7. Contribuente che perde il lavoro dipendente e prosegue la medesima attività con partita IVA: secondo il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2011 (§2.2), il divieto di prosecuzione di attività esercitata come dipendente non opera "laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà".
  8. Soggetto che ha iniziato l'attività dal 2008 in poi e, pur in possesso dei requisiti per il vecchio regime dei minimi, ha scelto di applicare il regime fiscale ordinari (es. perché le detrazioni per oneri e carichi di famiglia e la detrazione IVA generavano un carico fiscale complessivamente inferiore): secondo il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2011 (§ 3.3) "coloro che per scelta [...] cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene"
  9. Socio di società nel triennio precedente: secondo la circolare 17/E/2012 (§ 2.2.1) è necessario verificare se il socio ha effettivamente svolto attività nel triennio precedente o si è limitato al puro conferimento di capitale; im quest'ultimo caso, è consentito l'accesso al regime dei minimi. Analogamente può accedere al regime dei minimi l'ex socio di società rimasta inattiva
  10. Associato in partecipazione: è consentito l'accesso al regime dei minimi in quanto il reddito dell'associato in partecipazione non è reddito professionale secondo la definizione dell'art. 53 DPR 917/1986 (circolare 17/E/2012 § 2.2.1).
  11. Pensionato che intraprende come lavoro autonomo la stessa attività che aveva svolto come dipendente: la circolare 17/E/2012 (§ 2.2.2) permette esplicitamente l'accesso al regime dei minimi, non ravvisandovi finalità elusive.
  12. Presenza di un'attività precedente svolta sotto forma di CoCoPro o come dipendente con contratto a termine: l'accesso al regime dei minimi è sempre permesso se l'attività precaria non è stata svolta per più della metà del tempo nel triennio precedente l'inizio dell'attività per cui si vuole aderire al regime dei minimi (circolare 17/E/2012 § 2.2.2). Superato tale limite è necessario verificare se la nuova attività è prosecuzione della precedente, tenuto però conto che l'esclusione dal regime dei minimi "non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà" (provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2011 §2.2)

 

 

Domande e risposte

 

Su questa pagina sono consultabili le risposte ad alcuni quesiti, fornite dall'Agenzia delle entrate o comparse sulla stampa specializzata.

 

 

Il sistema supersemplificato "residuale" (Decreto legge 6 luglio 2011 n. 98)

 

I soggetti che sono in possesso dei requisiti per il "vecchio" regime dei minimi ma non per quello nuovo transitano in un nuovo regime "supersemplificato" che entra in vigore nel 2012.

Il regime riguarda sostanzialmente:

Possono adottare il regime semplificato residuale anche i soggetti che, pur in possesso dei requisiti per il regime dei minimi, avevano optato in precedenza per il regime ordinario.

Le agevolazioni previste riguardano solo l'esonero dall'obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi, l'esenzione dai versamenti periodici IVA e l'esclusione dall'IRAP.

I soggetti in questione applicano quindi l'IVA nei modi ordinari, presentano dichiarazione IVA e comunicazione annuale dati IVA e versano l'imposta in un'unica soluzione il 16 marzo dell'anno successivo (come avviene per il regime delle nuove iniziative L. 388/2000), senza obbligo di versamento dell'acconto di fine dicembre. Il reddito viene determinato con i criteri ordinari e si applicano IRPEF per scaglioni e relative addizionali; sono inoltre applicabili gli studi di settore o i parametri, sempre secondo le regole ordinarie. I contribuenti che applicano questo regime sono inoltre soggetti agli obblighi comunicativi del regime ordinario (operazioni IVA di importo superiore a 3.000 euro, operazioni con Paesi black list, INTRASTAT).

Analogamente a quanto avveniva con il regime dei minimi, è possibile optare per il regime ordinario, dandone comunicazione nella dichiarazione relativa all'anno in cui è avvenuta l'opzione. Tale opzione è vincolante per un triennio, successivamente si rinnova di anno in anno. Come confermato dalla CM 45/2008 (§5.4.2), l'esclusione automatica da IRAP rimane anche anche in caso di opzione per il regime ordinario, quando si è in presenza dei requisiti per fruire del regime agevolato.

Il regime cessa dall'anno successivo a quello in cui avviene il superamento dei 30 mila euro di ricavi; non è stata riproposta la norma che retrodata la cessazione al 1° gennaio dell'anno in corso in caso di superamento dei 45 mila euro, presumibilmente perché questo regime, adottando sempre l'IRPEF per scaglioni, non comporta per i redditi più altri la fruizione di un'aliquota di tassazione sensibilmente più bassa a quella ordinaria, come invece si verifica nel regime dei minimi.

Una nota di colore: alcuni commentatori hanno definito questo sistema come "regime Frankenstein", dal momento che per l'IRAP e per la tenuta delle scritture contabili si applica il regime dei minimi, per l'IVA quello della legge 388/2000 e per le imposte sui redditi e relativa dichiarazione, il regime fiscale ordinario.

 

 

Uscita dal regime dei minimi

 

Per verificare il superamento del limite di 30.000 euro occorre fare riferimento ai compensi dell'attività di impresa o professionale, includendo anche la rivalsa INPS del 4% L. 335/1995 e le cessioni di diritti d'autore, se connesse all'attività svolta (es. giornalisti). Non si tengono in considerazione né le attività occasionali di impresa o di lavoro autonomo soggette a dichiarazione nel quadro RL né i contributi integrativi delle Casse previdenziali addebitati in fattura (v. approfondimenti nelle FAQ).

In caso di superamento della soglia di 30.000 euro si passa al regime ordinario a partire dall'anno successivo mentre è escluso il regime delle nuove iniziative istituto dalla legge 388/2000, dato che a tale regime si può accedere solo al momento di inizio dell'attività.

Qualunque sia la causa di uscita, l'abbandono del regime dei minimi è irreversibile: "coloro che, per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene, anche nell’ipotesi in cui [...] tornino in possesso dei requisiti" (provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2011, § 3.3)

In caso di superamento del 50% del limite, cioè in presenza di ricavi o compensi superiori a 45 mila euro, l'uscita dal regime dei minimi avviene con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso. Occorre pertanto:

Il comma 111 della legge 244/2007 prevede esplicitamente l'applicazione dell'IVA determinata mediante scorporo dai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate dall'inizio dell'anno solare fino al momento del superamento dei 45.000 euro. La stessa norma dà il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti effettuati nel medesimo periodo.

La prima conseguenza è che, se il soggetto che esce dal regime dei minimi non svolgeva operazioni imponibili, bensì operazioni esenti (es. medico, promotore finanziario, docente, per cui l'esenzione IVA è prevista dall'art. 10 DPR 633/1972) oppure operazioni fuori campo IVA (es. consulenze rese a soggetti esteri, escluse dall'IVA dall'art. 7 commi d ed e DPR 633/1972), non vi è nessun obbligo di versamento IVA. Rimangono, ovviamente, tutti gli altri adempimenti (es. tenuta dei registri, dichiarazione).

La soppressione della ritenuta d'acconto semplifica i rapporti tra soggetto che esce dal regime dei minimi e cliente, non dando più luogo, in linea di principio, a conguagli:

Descrizione Minimi Ordinario
Compenso 500,00 413,22
IVA 21% 0,00 86,78
Totale fattura 500,00 500,00

Se gli importi che sono stati fatturati dal soggetto che esce dal regime dei minimi erano contrattualmente determinati in funzione di altri valori (es. provvigioni sulle vendite), la riduzione dell'importo del compenso a seguito dello scorporo dell'IVA determina in linea di principio il diritto ad emettere una fattura di conguaglio.

 

 

La detrazione IVA all'uscita dal regime dei minimi

 

Il principio generale dell'IVA prevede che sia detraibile l'imposta sull'acquisto di beni e servizi destinati all'effettuazione di operazioni imponibili. Ad esempio, l'acquisto di alimentari da parte di un ristoratore per la preparazione dei pasti nel proprio locale dà diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti; l'acquisto di alimentari da parte dello stesso soggetto, per il proprio consumo, non dà diritto alla detrazione IVA. Discorso analogo vale per banche e assicurazioni e per i relativi agenti e per i medici: siccome tali attività sono escluse dall'IVA, i soggetti che le svolgono non possono detrarre l'IVA sugli acquisti.

Quando il collegamento dell'acquisto alle operazioni attive imponibili non si verifica al momento dell'acquisto, l'art. 19-bis 2 DPR 633/1972 prevede la rettifica della detrazione IVA nel momento in cui il bene acquistato viene utilizzato e, per i beni ammortizzabili, nei 5 anni successivi all'acquisto.

Al momento della nascita del regime dei minimi, i soggetti che avevano merci in magazzino ed hanno aderito al nuovo regime, hanno dovuto riversare l'IVA che avevano detratto.

Analogamente, i soggetti che escono dal regime dei minimi con decorrenza 1° gennaio 2012, possono detrarre l'IVA sui beni acquistati nel 2011 ma non ancora utilizzati e sui beni ammortizzabili acquistati negli ultimi 5 anni, a patto che l'attività svolta sia un'attività che dà diritto alla detrazione IVA.

Ad esempio, un consulente informatico, che nel regime dei minimi non poteva detrarre l'IVA sugli acquisiti, passando al regime ordinario acquista il diritto alla detrazione, dato che svolge un'attività soggetta ad IVA; un medico, anche uscendo dal regime dei minimi, non acquista il diritto alla detrazione IVA, dal momento che svolge un'attività comunque esente dall'IVA.

Per le merci a magazzino, nella prima liquidazione IVA del 2012 viene detratto l'importo dell'IVA corrispondente alle merci in giacenza al 1° gennaio 2012.

Per i beni ammortizzabili, la rettifica viene operata per quinti, in relazione all'anno di acquisto del bene. Ad esempio, un computer di 500 euro + IVA 20% acquistato nel 2009 ha generato un'IVA indetraibile per il contribuente minimo di 100 euro. Considerato che 3 anni del quinquennio (2009-2011) sono stati trascorsi nel regime dei minimi, l'IVA detraibile al 1° gennaio 2012 sarà i due quinti dell'IVA assolta al momento dell'acquisto, cioè 40 euro.

 

 

Contribuenti minimi e INTRASTAT

 

Ai fini delle operazioni con soggetti domiciliati in altri Paesi dell'Unione Europea, i contribuenti minimi sono considerati "operatori economici sottoposti al regime delle piccole imprese" di cui agli artt. 281-292 della Direttiva 2006/112/CE. La circostanza è stata confermata dall'Agenzia delle entrate nelle risposte ai quesiti pervenuti al Forum INTRASTAT riportate nella circolare 36/E/2010 (§3 delle Indicazioni di carattere generale).

Le tipologie di operazioni che si possono presentare sono le seguenti:

Gli adempimenti del soggetto italiano rientrante nel regime dei minimi sono quindi i seguenti:

Beni Servizi
Acquisto di Operazione intracomunitaria: obbligo di integrare la fattura ricevuta, di versare l'IVA e di presentare dichiarazione INTRA1 Operazione intracomunitaria: obbligo di integrare la fattura ricevuta, di versare l'IVA e di presentare dichiarazione INTRA3
Cessione di Operazione interna italiana senza addebito IVA: nessun adempimento Operazione interna italiana senza addebito IVA: nessun adempimento

Analogamente ai soggetti in regime IVA ordinario, anche il contribuente minimo che intende effettuare acquisti intracomunitari deve richiedere l'iscrizione negli elenchi VIES.

 

La normativa precedente (legge 244/2007 "finanziaria 2008", in vigore fino al 31 dicembre 2011)

 

Per esigenze di chiarezza, domande e risposte relative al regime fiscale per i contribuenti minini applicabile per gli anni di imposta 2008-2011 sono state spostate in un altro articolo.

 

(ultimo aggiornamento: 2 / 1 / 2014)

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