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Interessi di mora su crediti commerciali

Regole generali

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2002, sui crediti commerciali scaduti -salvo differente accordo tra le parti - maturano interessi di mora in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali (art. 5)

La normativa si applica a tutti i pagamenti tra imprese o tra imprese e pubblica amministrazione per cessioni di beni o prestazioni di servizi per i contratti conclusi dopo l’8 agosto 2002, ma restano escluse le obbligazioni di pagamento adempiute prima del 7 novembre 2002.

Per i contraenti è possibile adottare un accordo sulla data di pagamento diverso da quello prescritto dalla legge, ma ciò non deve rappresentare l’abuso di una parte sull’altra (ad esempio, il creditore potrebbe non avere convenienza a richiedere gli interessi di mora su crediti di piccolo importo, dato che la gestione del calcolo degli interessi può essere più onerosa del ricavato). Le deroghe devono essere obbligatoriamente in forma scritta solo per i prodotti alimentari deteriorabili; negli altri casi la forma scritta è facoltativa, salvo la sua opportunità a fini probatori (è possibile indicare la clausola già in fattura: pagamento a x giorni, interessi moratori y%)

 

Bilancio civilistico

Secondo i principi contabili, gli interessi di mora attivi (verso clienti) vanno contabilizzati per competenza e la loro registrazione può essere evitata solo se il loro incasso è dubbio; in tale caso, anche gli interessi contabilizzati in precedenza vanno valutati al presumibile valore di realizzo (principi contabili 13 e 15)

Gli interessi di mora passivi (verso fornitori) devono essere stanziati in bilancio solo se il loro pagamento diventa probabile (principio contabile 19)

 

Normativa fiscale

Il nuovo testo unico delle imposte sui redditi prevede il criterio di cassa per la tassazione degli interessi di mora e non consente la deducibilità della svalutazione dei crediti per interessi di mora.

La normativa transitoria consente, già dal modello UNICO 2004, l’adozione del più semplice criterio di cassa, per i contribuenti in contabilità ordinaria. Per i contrbuenti in contabilità semplificata ciò non è possibile a causa della differente disciplina transitoria, che non consente la deroga al criterio di competenza per i redditi 2003.

Tassi applicabili e loro evoluzione storica

Il tasso indicato in tabella comprene già la maggiorazione di 7 punti percentuali prevista dal D. Lgs. 231/2002. Per le cessioni di beni deperibili occorre applicare un'ulteriore maggiorazione di 2 punti percentuali.

Il riepilogo dei tassi da applicare è il seguente:

Dal
Al
Tasso
Riferimento
7.11.2002
31.12.2002
10,35%
G.U. 33 del 10.2.2003
1.01.2003
30.06.2003
9,85%
G.U. 33 del 10.2.2003
1.07.2003
31.12.2003
9,10%
G.U. 160 del 12.7.2003
1.01.2004
30.06.2004
9,02%
G.U. 11 del 15.1.2004
1.07.2004
31.12.2004
9,01%
G.U. 159 del 9.7.2004
1.01.2005
30.06.2005
9,09%
G.U. 5 del 8.1.2005
1.07.2005
31.12.2005
9,05%
G.U. 175 del 29.7.2005
1.01.2006
30.06.2006
9,25%
G.U. 10 del 13.1.2006
1.07.2006
31.12.2006
9,83%
G.U. 158 del 10.7.2006
1.01.2007
30.06.2007
10,58%
G.U. 29 del 5.2.2007
1.07.2007
31.12.2007
11,07%
G.U. 175 del 30.7.2007
1.01.2008
30.06.2008
11,20%
G.U. 35 del 11.2.2008
1.07.2008
31.12.2008
11,10%
G.U. 169 del 21.7.2008
1.01.2009
30.06.2009
9,50%
G.U. 26 del 2.2.2009
1.07.2009
31.12.2009
8,00%
G.U. 199 del 28.8.2009
1.01.2010
30.06.2010
8,00%
G.U. 40 del 18.2.2010
1.07.2010
31.12.2010
8,00%
G.U. 190 del 16.8.2010
1.01.2011
30.06.2011
8,00%
G.U. 31 del 8.2.2011
1.07.2011
31.12.2011
8,25%
G.U. 165 del 18.7.2011
1.01.2012
30.06.2012
8,00%
G.U. 22 del 27.1.2012
1.07.2012
31.12.2012
8,00%
G.U. 162 del 13.7.2012
1.01.2013
30.06.2013
8,75%
G.U. 14 del 17.1.2013
1.07.2013
31.12.2013
8,50%
G.U. 166 del 17.7.2013
1.01.2014
30.06.2014
8,25%
G.U. 51 del 3.3.2014

(ultimo aggiornamento: 23 / 3 / 2014)

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