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Il reverse charge nell'edilizia

(da Il Sole 24 Ore del 27 ottobre 2008)

 

Il campo di applicazione

Per l'applicazione del regime di inversione contabile ai fini IVA, devono verificarsi contemporaneamente tre condizioni:

  1. il contratto stipulato tra le parti deve essere un contratto di (sub)appalto, cioè un contratto in cui il subappaltatore assume l'obbligo di prestare un servizio nei confronti dell'appaltatore. Se il contratto stipulato è quello di fornitura di beni o di fornitura con posa in opera, non si ricade nel campo del reverse charge;
  2. entrambe le parti devono rientrare nel settore dell'edilizia. Secondo l'Agenzia delle entrate occorre fare riferimento all'attività effettivamente esercitata e non solamente al codice Ateco;
  3. gli interventi devono essere eseguiti su edifici.

La questione di interpretazione più complessa è quella di cui al punto 1. Secondo quanto previsto dal codice civile, l'appalto è un'obbligazione di "fare", mentre la cessione di beni è un'obbligazione di "dare". Così, nel caso della realizzazione di un impianto di riscaldamento, il committente non acquista la proprietà dei sigoli componenti, man mano che vegnono postati, ma dell'intero impianto al termine della costruzione. E il rispetto della regola d'arte non dipende dai metri di tubo posati, ma dal fatto che l'impianto svolga correttamente la sua funzione. Più complessa è la questione relativa ad un pavimento: siamo in presenza di (sub)appalto nel caso in cui il fornitore dei materiali si impegna ad eseguire la pavimentazione, garantendone il risultato; se si limita a fornire solo le piastrelle, siamo nel caso di cessione di beni (tra l'altro, se si configura un'operazione imponibile, in questo caso si applica l'aliquota ordinaria del 20%, dato che quella ridotta del 10% è prevista solo per i prodotti finiti, cosa che non sono le piastrelle). Nel caso di pareti e soffitti in cartongesso esiste una presa di posizione specifica del fisco a favore del (sub)appalto.

 

Consorzi, unioni temporanee e associazioni di imprese

Secondo quanto previsto dalla circolare 19/E del 4/4/2007 e ribadito dalla risoluzione 380/E del 10/10/2008, le prestazioni rese dai consorziati nei confronti della società consortile non sono soggette alla disciplina del reverse charge, dato che tali prestazioni assumono la stessa valenza (di appalto) delle prestazioni rese a i terzi da parte del consorzio, in analogia a quanto previsto dall'art. 3 DPR 633/1972 per il mandato senza rappresentanza. Le prestazioni effettuate da terzi nei confronti delle società consorziate, se rivestono la natura di subappalto, sono soggette all'inversione contabile.

Analoghe regole si applicano nel caso di unione e di associazione temporanea di imprese (ATI), in quanto i rapprto tra l'associazione e gli associati non si configurano come subappalti.

 

Forniture di beni e parcelle dei professionisti

La fornitura di beni è sempre estranea al regime dell'inversione contabile, anche nel caso in cui il contatto preveda anche posa in opera degli stessi, dato che la posa in opera è operazione accessoria alla cessione dei beni. Tale regola si applica anche nel caso in cui il fornitore dei beni faccia eseguire la posa in opera da parte di un terzo per proprio conto.

Anche alle parcelle dei professionisti non si applica il reverse charge, poiché la norma prevede che entramni i soggetti appartengano al settore edile ed un architetto o un geometra liberi professionisti sono classificati in una defferente sezione Ateco.

 

Applicazione: Sì

Manutenzione e riparazione degli impianti idraulici (risoluzione 154/E del 5/7/2007)

Installazione di impianti di allarme (risoluzione 164/E del 11/7/2007)

Realizzazione di controsoffitti e pareti (risoluzione 220/E del 10/8/2007)

Realizzazione di prefabbricati in calecestruzzo con montaggio in cantiere (risoluzione 76/E del 4/3/2008)

Subappalto di alcuni servizi da parte di un soggetto che gestisce immobili in global service (risoluzione 432/E del 12/11/2008). In tale risoluzione, inoltre, si considera il global service come un servizio relativo agli immobili e, di conseguenza, rientrante nel settore edile pur se il soggetto che lo svolge ha un codice attività che non ricade nella sezione F della classificazione ATECO.

 

Applicazione: No

Costruzione e installazione di infissi (§ 5.3 circolare 11/E del 16/2/2007)

Fornitura e posa in opera di armature per cemento armato (risoluzione 148/E del 28/6/2007)

Noli con operatore "mero esecutore" (risoluzione 205/E del 3/8/2007)

Noli senza operatore (risoluzione 205/E del 3/8/2007)

Impianti eolici (risoluzione 347/E del 28/11/20007)

 

Applicazione: a volte No, a volte Sì

Noleggio di ponteggi / Installazione di ponteggi per conto terzi (risoluzione 187/E del 26/7/2007)

Fornitura con posa di materiali / Realizzazioni di beni diversi dai materiali posati (risoluzione 246/E del 16/6/2008)

 

Domande, risposte e documenti

D. Che rilevanza ha il committente ?

R. Nessuna (circolare 11/E del 16/2/2007)

D. Per decidere se è subappalto, a cosa bisogna fare riferimento

R. Alle obbligazioni delle parti previste in contratto, indipendentemente da ogni altro elemento (risoluzione 172/E del 13/7/2007)

D. Il ribaltamento di costi tra consorzio e consorziati è un subappalto

R. No (risoluzione 380/E del 10/10/2008)

 

 

(14 / 11 / 2008)

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