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Ricongiunzione e totalizzazione dei contributi versati

 

Che differenza c'è ?

La ricongiunzione ha la funzione di trasferire, presso un unico ente previdenziale, tutti i contributi versati nella propria vita lavorativa.

La totalizzazione ha lo scopo di cumulare i contributi versati presso più enti previdenziali allo scopo di ottenere un'unica pensione.

La ricongiunzione

Di regola può essere richiesta una sola volta. Può essere richiesta ulteriormente se il lavoratore può fare valere, successivamente alla prima ricongiunzione, almeno 10 anni di contribuzione, di cui almeno 5 derivanti da lavoro effettivo.

La domanda si presenta all'ente previdenziale cui il lavoratore è iscritto in quel momento.

La ricongiunzione è sempre onerosa, tranne il caso in cui il valore dei contributi da trasferire, maggiorato degli interessi, è superiore alla riserva matematica, cioè il valore capitalizzato che l'ente previdenziale destinatario riconoscerà all'interessato.

Nella domanda occorre indicare i periodi contributivi maturati presso le varie gestioni previdenziali; nel caso di ricongiunzione onerosa, l'ente che riceve la domanda effettua il conteggio del versamento dovuto e lo comunica al lavoratore che può decidere se procedere e versare quanto richiesto oppure se rinunciare, senza che gli derivi alcun onere. Il versamento può essere eseguito in un'unica soluzione oppure a rate; quando il lavoratore esegue il primo versamento, la ricongiunzione diviene irrevocabile.

In linea di massima, il costo è tanto più elevato quanto più il lavoratore è vicino all'età della pensione.

 

La totalizzazione

Fino al 2012 poteva essere richiesta dal lavoratore che ha maturato almeno 40 anni di contribuzione oppure dal lavoratore in possesso di almeno 20 anni di contribuzione, dopo il compimento del 65° anno di età (il limite di età si applica identico a uomini e donne). Per il triennio 2013/2015 i limito sono elevati rispettivamente a 40 anni e 3 mesi di contribuzone oppure 20 anni di contribuzione dopo il compimento dei 65 anni e 3 mesi di età. In entrambi i casi, dal 1° gennaio 2011 è necessario attendere i 18 mesi della finestra mobile.

Possono essere fatti valere solo i contributi versati alle gestioni pensionistiche ove si ha un periodo contributivo di almeno 3 anni.

La domanda si presenta all'ultimo ente previdenziale cui è iscritto il lavoratore prima del pensionamento.

Ogni ente previdenziale liquida mensilmente la propria quota di pensione sulla base dei contributi versati; il pagamento viene sempre effettuato dall'INPS.

(ultimo aggiornamento: 30 / 12 / 2012)

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