
| Info » | |
| Risorse » |
La ricongiunzione ha la funzione di trasferire, presso un unico ente previdenziale, tutti i contributi versati nella propria vita lavorativa.
La totalizzazione ha lo scopo di cumulare i contributi versati presso più enti previdenziali allo scopo di ottenere un'unica pensione.
Di regola può essere richiesta una sola volta. Può essere richiesta ulteriormente se il lavoratore può fare valere, successivamente alla prima ricongiunzione, almeno 10 anni di contribuzione, di cui almeno 5 derivanti da lavoro effettivo.
La domanda si presenta all'ente previdenziale cui il lavoratore è iscritto in quel momento.
La ricongiunzione è gratuita se il lavoratore trasferisce contibuti versati come dipendente ad un'altra gestione previdenziale (es. gestione separata INPS o Cassa previdenziale); è onerosa in caso contrario.
Nella domanda occorre indicare i periodi contributivi maturati presso le varie gestioni previdenziali; nel caso di ricongiunzione onerosa, l'ente che riceve la domanda effettua il conteggio del versamento dovuto e lo comunica al lavoratore che può decidere se procedere e versare quanto richiesto oppure se rinunciare, senza che gli derivi alcun onere. Il versamento può essere eseguito in un'unica soluzione oppure a rate; quando il lavoratore esegue il primo versamento, la ricongiunzione diviene irrevocabile.
In linea di massima, il costo è tanto più elevato quanto più il lavoratore è vicino all'età della pensione.
Può essere richiesta dal lavoratore che ha maturato almeno 40 anni di contribuzione oppure dal lavoratore in possesso di almeno 20 anni di contribuzione, dopo il compimento del 65° anno di età (il limite di età si applica identico a uomini e donne).
Possono essere fatti valere solo i contributi versati alle gestioni pensionistiche ove si ha un periodo contributivo di almeno 3 anni.
La domanda si presenta all'ultimo ente previdenziale cui è iscritto il lavoratore prima del pensionamento.
Ogni ente previdenziale liquida mensilmente la propria quota di pensione sulla base dei contributi versati; il pagamento viene sempre effettuato dall'INPS.
(12 / 11 / 2008)
© 2000 - 2012 Riccardo Sclavi & Studio Sclavi - p.IVA 11411650150