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| Argomento | : Registro |
| Oggetto | : Rinuncia alle agevolazioni prima casa |
| Provvedimento | : Risoluzione 105/E del 31/10/2011 |
| Fonte | : Sole 24 ore del 01/11/2011 pag. 25 |
| Qualora in contribuente non intenda trasferire la propria residenza nel comune, è possibile presentare istanza all’ufficio del registro dove è stato registrato l’atto di acquisto della prima casa, per rinunciare alle agevolazioni prima casa e chiedere la liquidazione dell’imposta piena, maggiorata degli interessi di mora, ma senza applicazione delle sanzioni. Tale istanza deve essere presentata prima che sia scaduto il termine di 18 mesi per il cambio di residenza. Al di fuori di questo caso specifico, non è possibile revocare la richiesta delle agevolazioni resa al notaio al momento della stipula del rogito di acquisto dell’immobile. |
| Data scheda | : 06/11/2011 |
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