Info »
Risorse »

 

Argomento: Imposte dirette
Oggetto: Ristrutturazioni edilizie 36%
Provvedimento: Legge Salva Italia del 04/12/2011
Fonte: Sole 24 ore del 05/12/2011 pag. 10

 

La detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie diventa strutturale con l’inserimento nel TUIR; non vi è più scadenza né necessità di proroga anno per anno.

Potranno beneficiare della detrazione tutti i contribuenti che possiedono o detengono un immobile in base ad un titolo idoneo (es. inquilino, comodatario usufruttuario), sempre entro il limite di 48 mila euro per unità immobiliare. La ripartizione è fissata in 10 anni per tutti i contribuenti, indipendentemente dall’età.

Viene aggiornato l’elenco dei lavori, che ora comprende
- lavori, anche di manutenzione ordinaria, sulle parti comuni condominiali, quali muri maestri, tetti e lastrici solari, scale, portoni, vestiboli. Rispetto ad oggi, verranno esclusi portinerie e ascensori.

- lavori sulle singole unità immobiliari per manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Vengono inserite nell’elenco anche le unità immobiliari rurali e le relative pertinenze.

- realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune

- rimozione delle barriere architettoniche

- interventi di cablatura, risparmio energetico, antifurto, contenimento dell’inquinamento acustico e misure antisismiche.

Viene confermata anche la detrazione per gli acquirenti di immobili ristrutturati, pari al 25% del prezzo pagato per l’acquisto dell’unità immobiliare, ma solo se l’acquisto avviene nei 6 mesi successivi alla conclusione dei lavori.

La detrazione passa agli eredi, per le annualità non fruite dal defunto, ma solo se continuano a detenere materialmente l’immobile.

Nel caso di vendita dell’immobile, il trasferimento agli acquirenti è automatico, salvo diverso accordo tra le parti.

 

Data scheda: 10/12/2011

 


© 2003 - 2026 Studio Sclavi - le informazioni qui riportate sono libere elaborazioni ed interpretazioni delle fonti citate, si intendono solo per consultazione e, anche se si è fatto ogni sforzo per mantere l'archivio aggiornato, non si assume alcun impegno riguardo alle stesse. E' sempre opportuna la verifica della fonte e del provvedimento citati.

© 2000 - 2026 Riccardo Sclavi & Studio Sclavi - p.IVA 11411650150