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| Argomento | : Tasse comunali |
| Oggetto | : Nuova tassa rifiuti |
| Provvedimento | : Legge Salva Italia del 04/12/2011 |
| Fonte | : Sole 24 ore del 05/12/2011 pag. 10 |
| Viene confermato il presupposto impositivo della TARSU (occupazione, possesso o detenzione di immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani), ma la modalità di calcolo viene assimilata alla Tia1 del decreto Ronchi. Nel caso di occupazione non superiore a 6 mesi, il soggetto passivo è il proprietario dell’immobile; vengono escluse solo le aree scoperte pertinenziali ed accessorie delle civili abitazioni (le aree delle imprese sembrerebbero quindi tutte tassabili). Per gli immobili a destinazione ordinaria, la superficie tassata è l’80% della superficie catastale; per gli altri immobili è la superficie calpestabile. Rimane l’esclusione per le aree ove vengono prodotti rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri lo smaltimento in modo conforme alle relative norme. Rimangono le riduzioni previste per la TARSU (singolo occupante e occupazione temporanea), fino al 30% dell’importo, e per insediamento privo del servizio di raccolta, fino al 40% dell’importo. |
| Data scheda | : 10/12/2011 |
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