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Argomento: ICI
Oggetto: IMU
Provvedimento: Legge Salva Italia
Fonte: Sole 24 ore del 19/12/2011 pag. 4

 

Per abitazione principale si considera l’immobile iscritto di categoria catastale da A/1 ad A/11 (escluso A/10, che sono uffici) nel quale il contribuente ha residenza e dimora principale. Se il contribuente ha la residenza in un immobile e la dimora in un altro, non può considerare “abitazione principale” ai fini IMU nessuno dei due fabbricati.

Come pertinenza si considerano gli immobili di tipo C/2 (magazzini), C/6 (box) e C/7 (tettoie), con un massimo di una per tipo.

Queste regole si applicano solo ai fini IMU, rimangono invariate le regole “prima casa” ai fini dell’imposta di registro: una casa acquistata con l’agevolazione “prima casa” può non essere “abitazione principale” ai fini IMU.

Casi particolari:
- abitazione assegnata al coniuge separato: è prima casa se il coniuge non è titolare di diritti reali su altri immobili situati nello stesso comune
- abitazione affittata a canone concordato:non è prima casa; il comune può deliberare un’aliquota ridotta
- due unità immobiliari accatastate separatamente: una è prima e una è seconda casa
- abitazione di anziano ricoverato in casa di cura: è seconda casa, salvo che il comune deliberi l’equiparazione alla prima casa
- abitazione in uso gratuito a familiari: non è mai prima casa (non è neppure possibile una delibera comunale in tal senso), l’IMU si applica ad aliquota piena.

 

Data scheda: 24/12/2011

 


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