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| Argomento | : Agevolazioni |
| Oggetto | : Ristrutturazioni 36% |
| Provvedimento | : Decr. legge 201/2011 |
| Fonte | : Sole 24 ore del 19/12/2011 pag. 3 |
| Il DL 201/2011 introduce nel TUIR l’art. 16-bis che disciplina la detrazione per le ristrutturazioni edilizie. Sono confermate sia la percentuale di detrazione (36%) che il limite (48.000 euro per unità immobiliare). Confermata (comma 3) la detrazione per l’acquirente di immobili ristrutturati, a patto che l’acquisto avvenga entro 6 mesi dalla fine dei lavori. In questo caso l’agevolazione del 36% si calcola sul 25% del prezzo indicato nell’atto di compravendita. Confermate le detrazione per acquisto o realizzazione di posti auto pertinenziali, mentre viene introdotta la detrazione per interventi di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi. La detrazione spetta in 10 anni a tutti i contribuenti: a partire dalle spese sostenute nel 2012 non sarà più possibile per i contribuenti sopra i 75 e gli 80 anni dedurre le spese in 5 o 3 anni Le opere di risparmio energetico possono fruire della detrazione del 36% dal 1° gennaio 2013, in quanto per il solo 2012 è stata prorogata la detrazione del 55%. Ciò sembra inoltre limitare l’agevolazione per il risparmio energetico alle sole persone fisiche, con esclusione dei soggetti IRES. Per gli interventi svolti a decorrere dal 2012 non sarà più necessario conservare le ricevute di pagamento dell’ICI. |
| Data scheda | : 24/12/2011 |
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