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Argomento: IRAP
Oggetto: Medici convenzionati con il SSN
Provvedimento: Sent. Cassaz. 29127/2011
Fonte: Sole 24 ore del 30/12/2011 pag. 33

 

Dopo le decisioni della Commissione tributaria provinciale di Torino del 2009, anche la Corte di Cassazione conferma che “la disponibilità di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (DRP 270/2000) rientra nel minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale”.

La disponibilità dello studio “non integra di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo del tributo” (Cassazione 10240/2010)

In assenza di dipendenti, la professione del medico di base è pertanto esclusa da IRAP.

 

Data scheda: 30/12/2011

 


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