Info »
Risorse »

 

Argomento: INPS
Oggetto: Voucher - modifiche dal 2015
Provvedimento: Decr. legisl. 81/2015
Fonte: Sole 24 ore del 07/09/2015 pag. 25

 

Gli articoli da 48 a 50 del D.Lgs 81/2015 hanno sostituito integralmente gli artt. da 70 a 73 del D.Lgs 276/2003 consentendo il ricorso ai voucher in tutti i settori di attività e garantendo la tracciabilità di buoni.

Viene innalzato il limite massimo di compensi percepibili da 5 a 7.000 euro netti (9.333 euro lordi) per anno solare, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT. Rimane invece invariato il limite di 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente che, per il 2015, è adeguato a 2.020 euro (circolare INPS 149/2015), pari a 2.693 euro lordi.

I soggetti che percepiscono prestazioni di sostengo al reddito o di integrazione salariale possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, per un importo massimo di 3 mila euro netti (4.000 euro lordi) per anno solare. Per il 2015 questo limite si applica all’intero anno e comprende anche le prestazioni svolte nel periodo 1.1-24.6 cioè prima dell’entrata in vigore del jobs act.

I buoni lavoro sono oggi acquistabili solo in via telematica tramite la procedura FastPoa (sito INPS, tabaccai, IntesaSanpaolo e uffici postali); non sono più acquistabili i buoni cartacei presso le sedi INPS.

E’ vietato l’utilizzo di voucher per i contratti di appalto di opere o servizi (art. 48 D.Lgs 81/2015), tranne nei casi che verranno individuati con apposito decreto del ministero del lavoro.

Il datore di lavoro deve acquisire autocertificazione del lavoratore circa il raggiungimento del limite di 7.000 euro annui e trasmettere la denuncia preventiva di utilizzo del lavoro accessorio.

 

Data scheda: 08/09/2015

 


© 2003 - 2024 Studio Sclavi - le informazioni qui riportate sono libere elaborazioni ed interpretazioni delle fonti citate, si intendono solo per consultazione e, anche se si è fatto ogni sforzo per mantere l'archivio aggiornato, non si assume alcun impegno riguardo alle stesse. E' sempre opportuna la verifica della fonte e del provvedimento citati.

Valid HTML 4.01!Valid CSS!

© 2000 - 2024 Riccardo Sclavi & Studio Sclavi - p.IVA 11411650150