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Argomento: Varie
Oggetto: Collaborazioni occasionali
Provvedimento: Decr. legisl. 81/2015
Fonte: Sole 24 ore del 20/10/2015 pag. 43

 

L’articolo 52 del Jobs Act stabilisce che “le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Fra le disposizioni abrogate vi è quindi anche il comma 2 dell’art. 61, il quale definiva le collaborazioni occasionali “intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro”

Viene quindi a cadere il principale riferimento normativo di tipo “quantitativo” che permetteva di individuare le collaborazioni occasionali. Tolti questi limiti numerici, l’unico criterio che permette di definire l’occasionalità della prestazione il puro termine “occasionale”, che deve essere “saltuaria” per quanto riguarda il rapporto con il committente e “non abituale” per il prestatore, altrimenti si ricade nel lavoro autonomo abituale, per il quale è richiesta l’apertura della partita IVA.

 

Data scheda: 13/11/2015

 


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