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Argomento: IVA
Oggetto: Reverse charge impianti
Provvedimento: Circolare 37/E del 22/12/2015
Fonte: Sole 24 ore del 23/12/2015 pag. 48

 

La circolare fornisce una serie di chiarimenti sul tema del reverse charge in edilizia.

In primo luogo, viene superata la posizione della circolare 14/E del 27 marzo 2015 per gli interventi di manutenzione straordinaria, sopprimendo la necessità di distinguere in fattura i servizi soggetti a reverse charge da quelli soggetti a regime ordinario.

La circolare chiarisce ulteriormente la distinzione tra forniture con posa in opera e appalto di servizi: “che si ha appalto quando la fornitura della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare al bene consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarlo alle specifiche esigenze del committente della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un servizio che, sotto il profilo qualitativo, assume valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte”. In ogni caso, se il soggetto che pone in essere l’operazione svolge solamente attività di produzione o di commercio di beni, la semplice posa in opera non può trasformare l’operazione in appalto.

Viene poi precisata la definizione di “edificio”, includendovi anche le parti esterne, qualora gli impianti siano posizionati per necessità funzionali parte all’interno e parte all’esterno dell’edificio (es. impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da centralina posta all’interno dell’edificio e telecamere esterne, impianto di climatizzazione, con motore esterno collegato agli split all’interno dell’edificio, impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne).

Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, sono considerati parte dell’edificio (e, quindi, soggetti a reverse charge) quando tale impianto è funzionale all’edificio stesso, mentre si applica il regime ordinario se l’impianto è accatastato separatamente.

Per problema dei “beni significativi” ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, trattandosi di agevolazione per il consumatore finale, non rileva ai fini del reverse charge, non essendovi in questo caso alcun versamento di imposta.

Infine la circolare, date le rilevanti novità interpretative, prevede la non sanzionabilità dei comportamenti difformi adottati prima della sua emanazione.

 

Data scheda: 31/12/2015

 


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