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Argomento: Riscossione
Oggetto: Solidarità versamento ritenute
Provvedimento: Decis. C.Trib. CTR Milano2604/2018 del 06/06/2018
Fonte: Sole 24 ore del 23/06/2018 pag. 17

 

Se il sostituto opera la ritenuta ma non la versa, non vi è responsabilità solidale del percettore, altrimenti vi sarebbe duplicazione dell’imposta.

Secondo l’art. 35 DPR 602/1973 la responsabilità solidale si ha solo nel caso delle ritenute a titolo di imposta, sia per mancata effettuazione che per mancato versamento.

Pertanto vi è responsabilità solidale del percettore solo quando:
- la ritenuta è a titolo di imposta
- le ritenute non sono state né trattenute né versate (se fossero trattenute ma non versate non vi è responsabilità del percettore
- dopo che vi è stata l’iscrizione a ruolo del sostituto

 

Data scheda: 05/07/2018

 


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