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Argomento: IVA
Oggetto: IVA e procedure esecutive
Provvedimento:
Fonte: Sole 24 ore del 20/03/2019 pag. 29

 

Per il recupero dell’IVA nelle procedure concorsuali è necessario emettere nota credito entro i termini che, secondo il fisco, attestano l’infruttuosità della procedura, sia che si tratti di procedure concorsuali che di procedure esecutive.

Per il fallimento è necessario che sia decorso il termine per le osservazioni al piano di riparto (circolare 77/E/2000) o, se non c’è riparto, il termine per il reclamo al decreto di chiusura della procedura (circolare 195/E/2008)

In caso di concordato preventivo, oltre alla sentenza, occorre considerare il momento entro cui il debitore assolve gli obblighi (circolare 8/E/2017 e risposta 113/2018)

Nel caso di arbitrato il termine si riferisce alla sottoscrizione del lodo

La nota credito va emessa al più tardi entro il termine di invio della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto (es. 30 aprile 2019 per i presupposti verificatisi nel 2018)

 

Data scheda: 20/03/2019

 


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